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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
AI SENSI DELL’ART 6 DEL D. LGS. 111/95 I CLIENTI
HANNO DIRITTO DI RICEVERE COPIA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO DALL’AGENZIA DI VIAGGI.
1) PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art.2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17.3.95
di attuazione della Direttiva 90/314/CEE:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)
... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta
di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti
condizioni generali, anche dalle clausole e comunicazioni contenute
nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto,
sia che abbia come oggetto servizi da fornire in territorio nazionale
che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977
n. 1084 di ratifica ed esecuzione dalla Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970,
nonché dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI
1. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto
dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata
alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore
invierà conferma scritta, anche a mezzo sistema telematico, al
cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
2. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione,
saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 prima dell’inizio
dal viaggio.
4) PAGAMENTI
1. All’atto dalla prenotazione dovrà essere versato a titolo
di acconto il 25% dalla quota complessiva del viaggio, mentre il saldo
dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza oppure
in concomitanza con la prenotazione se questa è effettuata nei
20 giorni antecedenti la partenza;
2. Il mancato incasso da parte dell’Organizzatore del saldo del
viaggio alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del
contratto tale da determinare la risoluzione di diritto.
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza
soltanto in proporzione alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti
etc.;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il cliente può recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo
del recesso di cui sopra, nei seguenti casi:
- aumento dal prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il
10%;
- modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per
tale intendonsi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato) proposto dall’organizzatore dopo le conclusione dal
contratto stesso, ma prima della partenza, e non espressamente accettata
dal cliente.
Nei casi di cui al precedente comma, il cliente ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico fra quelli proposti dall’Organizzatore
di importo equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento
di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza
di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposto
e materialmente incassata dall’organizzatore. Tale restituzione
sarà effettuata entro sette giorni lavorativi del momento del ricevimento
della richiesta di rimborso.
Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di cui al primo comma. In
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dell’Organizzatore si intende accettata.
Al cliente che recede dal contratto prima dalla partenza, al di fuori
dei casi elencati ai precedenti commi dal presente articolo saranno addebitati
a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto
previsto all’art. 4, 1° comma, i premi assicurativi e le seguenti
percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base e quanti
giorni prima dall’inizio dal viaggio è avvenuto l’annullamento
(il calcolo dei giorni non include quello dal recesso, la cui comunicazione
deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio
del viaggio):
a) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale
e con soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi
in formula alberghiera:
- 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza
(sabati e domeniche esclusi);
- 30% della quota di partecipazione fino a 20 giorni prima della partenza
(sabati e domeniche esclusi);
- 50% della quota di partecipazione fino a 7 giorni prima della partenza
(sabati e domeniche esclusi);
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
b) Pacchetti turistici con voli regolari di linea a tariffa speciale o
IT con voli noleggiati o speciali (sino a 5 ore di volo no-stop). Pacchetti
turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto;
- 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della
partenza (sabati e domeniche esclusi);
- 30% della quota di partecipazione fino a 21 giorni prima della
partenza (sabati e domeniche esclusi);
- 50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni prima della
partenza (sabati e domeniche esclusi);
- 75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza
(sabati e domeniche esclusi);
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
c) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di
volo no-stop) o con IT di gruppo intercontinentali - Crociere marittime.
Pacchetti turistici con soggiorno in appartamenti. residence, ville e
villaggi in formula affitto:
- 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della
partenza (sabati e domeniche esclusi);
- 30% della quota di partecipazione fino a 25 giorni prima della
partenza (sabati e domeniche esclusi);
- 50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni prima della
partenza (sabati e domeniche esclusi);
- 75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza
(sabati e domeniche esclusi);
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
d)Pacchetti turistici con voli low cost (sino a 5 ore di volo no-stop)
- 60% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza (sabati e domeniche esclusi);
- 80% della quota di partecipazione fino a 20 giorni prima della partenza (sabati e domeniche esclusi);
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
NB: L'acquisto del solo volo speciale o di linea non rientra nelle su
indicate percentuali di penalità. Dopo l'acquisto del solo volo
il biglietto non è rimborsabile.
Nel caso di gruppi precostituiti l'entità delle penalità
di recesso verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
NB: le suddette somme dovranno essere corrisposte anche da chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti
documenti personali di espatrio.
7) ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
1. Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore
comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto
del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente,
i diritti di cui al 2° comma del precedente art.6 e nelle modalità
di cui al successivo 3° comma, sempre che l’annullamento non
dipenda da fatto allo stesso imputabile.
2. lI cliente può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo.
3. L’Organizzazione che annulla il pacchetto turistico, ai sensi
e per gli effetti dell’art.1469 bis n.5 Cod. Civ., restituirà
al cliente il doppio di quanto effettivamente pagato dal cliente e materialmente
incassato dall’Organizzatore, a meno che il recesso dell’Organizzatore
dipenda da una delle ipotesi previste dagli artt.12 e 13 d. lgs. 111/95
(forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento numero minimo
partecipanti) e dalla mancata accettazione da parte del cliente delle
eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall’Organizzatore
(ai sensi dell’art.13 comma 1 d. lgs. 111/95).
4. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il cliente sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dal precedente art.6, 4° comma.
8) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA
1. Qualsiasi modifica significativa da parte dell’Organizzatore,
del pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottoposta all’accettazione
del cliente.
2. Le modifiche richieste dal cliente a prenotazioni già accettate,
non obbligano l’Organizzatore nei casi in cui non possono essere
soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifica comporta per il cliente
l’addebito fisso di Euro 56,00 per pratica per modifica relativa
a: aeroporto di partenza, trattamento alberghiero, complesso alberghiero,
diminuzione durata soggiorno, noleggi servizi vari, data partenza (stesso
weekend o data antecedente), alle quali si aggiungono, per sole modifiche
di destinazione (complesso alberghiero per combinazioni di solo soggiorno)
e data partenza:
Da 29 a 15 gg. 5% Q.P.
Da 14 a 9 gg. 10% Q.P.
Da 8 a 4 gg. 30% Q.P.
Da 3 a 0 gg. 60% Q.P.
*Per modifiche di destinazione o complesso alberghiero e per quelle di
data di partenza relative ai viaggi di durata superiore ai 13 gg. o effettuati
con voli dì linea, 50% della quota di partecipazione (80% nel caso
di variazioni di data partenza per combinazioni di solo soggiorno).
NOTA.
1) La diminuzione del n. dei passeggeri all’interno di una pratica
è da intendersi come «annullamento parziale» (vedi
quindi il punto 6 Recesso).
2) Per «destinazione» si intende lo Stato.
3) In caso di più modifiche richieste contemporaneamente,
non vengono cumulate le spese corrispondenti, ma viene applicata quella
di importo più alto.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Qualora dopo la partenza l’Organizzatore si trovi nell’impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del cliente,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico
del cliente e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal cliente per serie
e giustificate ragioni, l’Organizzatore dovrà fornire senza
supplemento di prezzo un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità dei mezzi e dei posti
reperibili e risarcire il cliente nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quelle delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altre persone
a condizione che:
1) abbia provveduto ad informare l’organizzatore per iscritto almeno
4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, comunicando
contestualmente le generalità del cessionario;
2) non ostino alla sostituzione situazioni attinenti al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi
di trasporto o comunque tale da rendere impossibile la fruizione del pacchetto
da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
3) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà
quantificata all’atto della comunicazione della cessione ovvero
preventivamente a seguito di sua specifica richiesta.
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere un diritto
di modifica pratica di Euro 47,00. Sarà inoltre solidalmente responsabile
con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché
degli importi di cui al comma 3 del presente articolo.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Durante l’effettuazione del viaggio i partecipanti dovranno essere
muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per
tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle
regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le indicazioni fornite
loro dall’Organizzatore o dai suoi preposti, nonché ai regolamenti
ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno tenuti a rispondere di tutti i danni
che l’Organizzatore dovesse subire a causa delle loro inadempienze
in corso di viaggio. Il cliente è tenuto a fornire all’Organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l’esercizio del dintto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il cliente potrà richiedere per iscritto all’Organizzatore,
all’atto della prenotazione, particolari servizi aggiuntivi o alternativi
che saranno oggetto di accordi specifici, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere è indicata
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui
essa venga espressamente e formalmente assegnata delle competenti autorità
del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
paesi anche membri della CE cui il servizio si riferisce al fine di indicare
nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere
offerte e di rendere consapevole ed informata la scelta del cliente, DECUMANO
VIAGGI E TURISMO si riserva la facoltà di fornire una propria valutazione
qualitativa della struttura ricettiva.
13) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate in proprio che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da
fatto del cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da fatto estraneo
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito,
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti della sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti
dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla persona
non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie
previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni
il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a
titolo contrattuale che extracontrattuale e precisamente: la Convenzione
di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato
all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario;
la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori,
nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles
del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’Organizzatore. In
ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona
non può superare l’importo di ‘5.000 Franchi oro germinal
per qualsiasi altro danno’ previsto dall’art.13 n.2 CCV.
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza
al cliente imposte di criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti
del cliente per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi
a carico di quest’ultimo.
16) RECLAMI E DENUNCE
Il cliente, ai sensi dell’art. 19 n.2 d.lgs. 111/95, deve denunciare
per iscritto, sotto forma di reclamo, all’Organizzatore le difformità
ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella
sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi
o, se non immediatamente possibile, entro e non oltre 10 giorni lavorativi
dalla data del previsto rientro presso la località di partenza.
Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni,
l’Organizzatore deve prestare al cliente l’assistenza richiesta
dal precedente art.15 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione.
Nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, l’Organizzatore
garantirà in ogni caso una sollecita risposta.
17) FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Presidenza di Consiglio dei Ministri il Fondo
nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi
dell’art.21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenze o di fallimento
del venditore o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti
esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto
di Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art 21 n.5
decr. Legisl.N. 111/95.
18) DIRITTO DI SURROGAZIONE
L’Organizzatore o l’Agenzia di viaggi una volta che hanno
risarcito il viaggiatore, sono surrogati in tutti i diritti ed azioni
di quest’ultimo verso i terzi responsabili. Il viaggiatore deve
fornire all’organizzatore o all’Agente di viaggi tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga.
19) ASSICURAZIONI
L’Organizzatore include nei propri viaggi, non superiori ai 30 giorni,
assicurazione UGF Assicurazioni per l’assistenza medica alla
persona, assicurazione al bagaglio ed annullamento. DECUMANO VIAGGI E
TURISMO è coperto da polizza assicurativa n. 459141 con la Compagnia
Assitalia Agenzia di Firenze per la responsabilità civile di cui
agli art. l5 e l6 del D. Leg. N. 111 del 17/03/95. Se non espressamente
comprese nel prezzo, all’atto della prenotazione sarà possibile
stipulare speciali polizze assicurative facoltative per le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni, rimpatrio, bagagli.
20) LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi
controversia sarà esclusivamente competente il foro dove ha sede
l’Organizzatore.
22) ORGANIZZAZIONE TECNICA: DECUMANO VIAGGI
E TURISMO FIRENZE - Autorizzazione della Provincia di Firenze
n. 422 del 13/01/1995.
INTEGRAZIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI
CONTRATTO relativa la Convenzione di Varsavia sul trasporto
aereo internazionale
AVVERTENZA: se il viaggio
del passeggero prevede una destinazione finale o una fermata in un paese
diverso da quello di partenza, può essere applicata la Convenzione
di Varsavia, la quale regola e, nella maggior parte dei casi, limita la
responsabilità dei vettori nei casi di morte o danni alle persone
e di perdite o danni al bagaglio.
NORME E AVVERTENZE RELATIVE AI VIAGGI INTERNAZIONALI:
Condizioni di contratto
1. Ai fini del contratto, con il termine “biglietto” si intende
“biglietto passeggeri e ricevuta bagaglio”, del quale fanno
parte le presenti condizioni e avvertenze; con il termine “trasporto”
si intende “trasporto aereo”, con il termine “vettore”
si indicano tutti i vettori aerei che trasportano o si impegnano a trasportare
il passeggero ed il suo bagaglio in base al biglietto aereo, o che compiono
qualsiasi altro servizio in connessione con tale trasporto aereo; per
“CONVENZIONE Dl VARSAVIA” si intende la convenzione per la
unificazione di alcune norme riguardanti il trasporto aereo internazionale,
firmata a Varsavia il 12/10/1929, o l’emendamento della Convenzione
firmato a L’Aia il 29/09/1955, secondo la quale sia applicabile.
2. Il trasporto è soggetto alle norme ed alle limitazioni in materia
di responsabilità stabilite dalla Convenzione di Varsavia, sempre
che si tratti di “Trasporto internazionale” come definito
dalla Convenzione stessa.
3. 4. 5. 6. 7. 8……
9. Il vettore farà il possibile per trasportare il passeggero ed
il bagaglio con ragionevole speditezza. Le ore indicate negli orari o
altrove non sono impegnative e non costituiscono elemento essenziale del
contratto.
Il Vettore può sostituire senza preavviso altri Vettori o l’aeromobile,
e può modificare o omettere, in caso di necessità, le località
di fermata indicate nel biglietto. Gli orari possono essere cambiati senza
preavviso. Il vettore non assume responsabilità per le coincidenze.
10.11.12……
VOLI: Gli orari dei voli espressi in ore locali sono da ritenersi come
indicativi e suscettibili di variazione da parte delle compagnie aeree
anche senza preavviso e non costituiscono parte del contratto. DECUMANO
VIAGGI E TURISMO non è responsabile di eventuali danni o maggiori
spese che da ciò possano derivare. DECUMANO VIAGGI E TURISMO potrà
sostituire secondo necessità l’aeromobile o la Compagnia
aerea pubblicata con altra di pari qualità.
Le compagnie aeree si riservano il diritto di sostituire secondo necessità
l’aeromobile previsto con altro di pari qualità, di loro
proprietà o di altra compagnia. Eventuali variazioni possono riguardare
anche l’effettuazione di scali non previsti. Per orari definitivi,
scali non previsti, convocazione e luogo di ritrovo riferirsi a quanto
specificato nell’apposita notifica o fax inviati prima della partenza.
E’ necessario mettersi in contatto con la propria agenzia di viaggi
(72 ore prima della partenza) per la conferma definitiva della convocazione
in aeroporto. Nessuna responsabilità sarà imputabile all’operatore
se questo non avvenisse. Si precisa infine che eventuali tratte aeree
relative al pacchetto di viaggio che non venissero utilizzate non sono
rimborsabili.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
di vendita di singoli servizi turistici
1) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggettol’offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di Pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da
24 a 31. per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative
al contratto di organizzazione.
2) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art.3 1° comma; art. 4, art. 6; art. 7; art. 8; art.
9 1° comma; art. 10; art. 14; art.16.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto
turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi
turistici (venditore, soggiorno, ecc.).
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